Telelaser

multe nulle se l'apparecchio non è segnalato

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    ROMA - La Corte di Cassazione ha stabilito che sono da ritenersi nulle le contravvenzioni inflitte con il telelaser se lungo la strada manca la segnalazione preventiva dell'apparecchio.

    «L'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità -scrivono i giudici della Seconda sezione civile nella sentenza 13727 - previsto in un primo momento per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia deve essere esteso anche a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia».

    La Cassazione si è espressa su un ricorso di un automobilista di Parma, Michele R., che il 26 luglio 2007 si era visto multare per mancato rispetto del limite di velocità da un apparecchio telelaser non preventivamente segnalato. Secondo il Tribunale di Parma la multa doveva considerarsi valida in quanto non sarebbe stata necessaria la preventiva segnalazione. La Cassazione invece, pur dichiarando estinto il ricorso dell'automobilista per intervenuta transazione con il comune, ha colto l'occasione per ricordare «l'obbligo di preventiva segnalazione dell'apparecchio» di rilevazione della violazione del Codice della Strada: pena l'annullamento della multa.

    Lunedì 27 Giugno 2011 - 17:51 Ultimo aggiornamento: 17:52

     
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